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Lavoro 21 Novembre 2018

Rivalutati gli indennizzi del danno biologico Inail


L'art. 13 D.Lgs. 38/2000 ha introdotto un'importante modifica della prestazione economica corrisposta dall'Inail al lavoratore assicurato per indennizzare il danno permanente subito a seguito di infortunio o malattia professionale. La norma, infatti, ha stabilito che la menomazione conseguente alla lesione sia indennizzata con una nuova prestazione economica in sostituzione della rendita prevista all'art. 66 D.P.R. 1124/1965. La nuova norma prevede un'articolazione tra indennizzo base, che ristora il danno biologico, e una quota aggiuntiva al superamento di una determinata soglia. Il D.Lgs. 38/2000 contiene una definizione di danno biologico come lesione all'integrità psico-fisica, suscettibile di valutazione medico-legale; tuttavia il decreto legislativo non ha previsto un meccanismo di rivalutazione automatica su base annua della Tabella indennizzo danno biologico, approvata con successivo D.M. 12.07.2000. Il legislatore è allora intervenuto successivamente disponendo con la legge 247/2007 un aumento in via straordinaria delle indennità dovute dall'Inail a titolo di recupero del valore dell'indennizzo del danno biologico. La relativa quantificazione è avvenuta con D.M. 27.03.2009 nella misura del 8,68%, a decorrere dal 1.01.2008. Successivamente il legislatore ha previsto un ulteriore aumento in via straordinaria degli importi delle indennità a titolo di recupero del valore dell'indennizzo del danno...

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