Imposte dirette 27 Agosto 2024

Rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni al 30.11.2024

Prorogato al 30.11.2024 rispetto al 30.06.2024 il versamento dell’imposta sostitutiva del 16% per la rivalutazione di partecipazioni e terreni posseduti al 1.01.2024.

La rivalutazione del costo di acquisto delle partecipazioni, operazione da ultimo prorogata dalla L. 213/2023, (art. 1, cc. 52 e 53) rispetto all’originaria disposizione dell’art. 5 L. 448/2001, si perfeziona con il versamento dell’imposta sostitutiva del 16% entro il prossimo 30.11.2024 oppure con il versamento della prima rata, sempre entro il 30.11.2024, termine prorogato rispetto al 30.06.2024 inizialmente previsto. La proroga del versamento è stata disposta dal c.d. Decreto Omnibus (D.L. 9.08.2024 n. 113, art. 7, c. 3). Sempre entro il 30.11.2024 (al posto del 30.06.2024) deve essere anche redatta la perizia asseverata da parte di un professionista abilitato. Si ricorda brevemente la norma: il contribuente persona fisica, società semplice, ente non commerciale o soggetto non residente che possiede una partecipazione al 1.01.2024 può rivalutarla e affrancare il valore delle plusvalenze conseguite pagando l’imposta sostitutiva del 16%. L’ambito soggettivo della norma sono i soggetti che effettuano operazioni che generano redditi diversi di cui all’art. 67, c. 1, lett. c) e c-bis) del Tuir, quindi: persone fisiche (per le operazioni non rientranti nell’esercizio di attività d’impresa); società semplici e soggetti equiparati ex art. 5 Tuir; enti non commerciali, se l’operazione da cui deriva la plusvalenza non è effettuata nell’esercizio di...

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