Amministrazione e bilancio 02 Gennaio 2026

Rivalutazione delle partecipazioni: nuova imposta sostitutiva al 21%

L’aumento dell’imposta sostitutiva al 21% per la rivalutazione delle partecipazioni complica la valutazione di convenienza, rendendo l’opzione percorribile solo in presenza di plusvalenze molto elevate.

Secondo quanto previsto dall’art. 36-bis della legge di Bilancio 2026, dal 1.01.2026, la rivalutazione delle partecipazioni possedute al di fuori del regime d’impresa sconterà l’imposta sostitutiva del 21% (in luogo della previgente aliquota del 18%), rendendo strutturale quanto previsto dall’art. 5 L. 448/2001 e dall'art. 1, c. 30 L. 207/2024. L’incremento sarà applicabile sia alle partecipazioni quotate (valore normale) che a quelle non quotate (valore di perizia), con versamento entro il 30.11 di ogni anno. La novità normativa riduce notevolmente i margini di convenienza dell’affrancamento, poiché la nuova aliquota si avvicina alla tassazione ordinaria del 26% ma, a differenza di quest’ultima che si applica solo sulla plusvalenza, la sostitutiva si calcola sull’intero valore di perizia. Ne deriva che l’operazione sarà fiscalmente favorevole soltanto nel caso in cui le plusvalenze dovessero essere superiori all’80,77% rispetto al valore rivalutato, corrispondente ad un costo fiscale inferiore al 19,23% del valore di mercato. Un esempio pratico può chiarire l’impatto: una partecipazione non quotata acquistata a 30.000 euro e periziata a 100.000 euro comporta un’imposta sostitutiva di 21.000 euro, superiore ai 18.200 euro dovuti in caso di cessione con tassazione ordinaria, rendendo l’affrancamento antieconomico. La convenienza si raggiunge solo con una plusvalenza almeno pari al 420% del costo storico. Occorre inoltre considerare i costi...

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