Imposte dirette 02 Febbraio 2026

Rivalutazione delle quote o cessione frazionata?

Il confronto tra rivalutazione delle quote e cessione frazionata assume particolare attualità alla luce della modifica introdotta dall’art. 36-bis L. 30.12.2025, n. 195, che ha elevato, dal 18 al 21%, l’aliquota dell’imposta sostitutiva.

Cessione frazionata della società e versamenti volontari dei soci - Supponiamo l’operazione venga strutturata in 3 fasi:
- Step 1. I soci di una S.r.l. procedono a una prima cessione in cui viene ceduto, per esempio, il 49% delle quote sociali subendo sulla plusvalenza realizzata l’imposta sostitutiva pari al 26%, in misura piena così come previsto dall’art. 5 D.L. 66/2014;
- Step 2. Nell’ambito dell’ampia autonomia negoziale riconosciuta dagli artt. 1322, 2247 e 2463 c.c. (e avallata dalla giurisprudenza - Cass. 17.11.2022, n. 33957; Cass. 9.12.2015, n. 24861; Cass. 24.07.2002, n. 16393), i soli soci che hanno mantenuto la maggioranza assembleare, con i corrispettivi ricevuti dalla cessione delle quote, procedono volontariamente a versamenti in conto capitale senza obbligo e senza diritto alla restituzione, con lo scopo di incrementare il patrimonio netto della società ai sensi dell’art. 94, c. 6 del Tuir e il costo fiscale della partecipazione ai sensi dell’art. 68, c. 2 del Tuir;
- Step 3. I soci originari procedono alla seconda cessione formalizzando il closing dell’operazione cedendo integralmente il pacchetto di maggioranza con contestuale trasferimento integrale dell’ente giuridico.

Profili critici - Un primo aspetto da approfondire riguarda la sostanza economica dell’operazione che deve presentare motivazioni civilistiche-economico giuridiche, e non solo non meramente fiscali anche se coerenti e legittime, che possono giustificare un versamento in conto capitale volontario effettuato solo da alcuni soci, anche se poi quegli stessi soci cedono le loro quote.
In termini generali, un versamento volontario dei soci, che aumenta legittimamente il costo della partecipazione (ex art. 68 Tuir), non riduce l’imponibile della società e non crea deduzioni o crediti impropri, non dovrebbe essere ricompreso nell’alveo delle fattispecie tipizzate di abuso del diritto se:
- esiste una motivazione economica ragionevole (Cass. Civ., Sez. 5, 17.07.2025, n. 19974);
- ha una causa reale (anche individuale del socio);
- non determina indebiti vantaggi fiscali senza sostanza;
- non elude l’applicazione di norme fiscali;
- venga documentato e sia logicamente coerente.

Schema numerico dei risultati dell’indagine - Verifichiamo l’impatto fiscale delle 2 soluzioni proposte attraverso un esempio numerico.
Consideriamo un capitale sociale di 100.000 euro e un prezzo di cessione concordato di 2.000.000 euro, con 3 soci (A 33,33%, B 33,33%, C 33,34%), il calcolo dell’imposta sostitutiva nelle diverse ipotesi è il seguente:
- per la rivalutazione delle quote con aliquota dell’imposta sostitutiva pari al 21%, base imponibile affrancata come da valore periziato = 2.000.000 x 21% = 420.000 euro (imposta sostitutiva);
- per la cessione frazionata delle quote, con applicazione dell’aliquota ordinaria (e versamenti volontari in conto capitale), per la prima tranche (49% delle quote complessivamente detenute dai 3 soci), prezzo di vendita prima cessione 980.000 euro - 49.000 euro (frazione capitale sociale) = 931.000 x 26 % = 242.060 (imposta ordinaria prima cessione); versamento in conto capitale per incremento costo fiscale: 980.000 euro - 242.060 (imposta ordinaria prima cessione) = 737.940 euro. Per la seconda tranche (51% delle quote), prezzo di vendita residuo 1.020.000 euro - 51.000 euro (frazione capitale sociale) - 737.940 (incremento della partecipazione) = 231.060 x 26% = 60.076 euro; totale imposta sostitutiva: 302.136 euro.
Il risparmio d’imposta rispetto alla rivalutazione delle quote è pari al 28,07%, per un importo differenziale pari a 117.864 euro.