Rivalutazione partecipazioni black list: il Fisco alza la posta al 36%
Il decreto correttivo Omnibus introduce un’aliquota del 36% per rivalutare le partecipazioni non quotate in paradisi fiscali, senza possibilità di rateazione. Per le altre quote resta il 21%.
Con il D.Lgs. 148/2026 (il cosiddetto correttivo Omnibus) il legislatore introduce una novità rilevante per chi detiene partecipazioni in società localizzate nei paradisi fiscali: la possibilità di rivalutare il costo fiscale di queste quote, ma a un prezzo sensibilmente più alto rispetto alle altre tipologie di investimento.La misura è contenuta nell’art. 27 del decreto, che modifica la L. 448/2001, introducendo una distinzione netta tra 2 categorie di partecipazioni non quotate. Per quelle emesse da soggetti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, identificati secondo i criteri dell’art. 47-bis del Tuir, il cui riferimento nel nuovo Testo unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 117/2026) diventa l’art. 162, l’imposta sostitutiva per l’affrancamento sale al 36%. Per tutte le altre partecipazioni non quotate, invece, resta pienamente operativa l’aliquota ordinaria del 21%. Si tratta di un doppio binario che il legislatore ha costruito con precisione chirurgica, con l’evidente obiettivo di disincentivare, o quantomeno di rendere fiscalmente onerosa la detenzione di interessenze in giurisdizioni considerate a fiscalità privilegiata.La novità non riguarda solo l’aliquota: accanto all’aumento del prelievo, l’art. 27 introduce una limitazione procedurale di rilievo, stabilendo espressamente che l’imposta sostitutiva al 36% applicabile alle partecipazioni black list non può essere rateizzata. Il contribuente che...