L’azione di rivendica di cose fungibili, secondo un orientamento della giurisprudenza, non sarebbe ammissibile, presupponendo tale domanda la prova della proprietà della cosa rivendicata e non essendo possibile una specifica individuazione dell’oggetto, poiché la naturale consistenza dei beni fungibili consentirebbe una loro indicazione solo per genere e, di conseguenza, la configurabilità soltanto di un diritto di credito (Cass. 1200/1984; Cass. 4262/1990).
Tale orientamento è stato superato dalla recente giurisprudenza (Cass. 5.01.2022, n. 195) che ha invece ritenuto ammissibile la rivendica di beni fungibili quando la consegna dei beni non comporta anche la facoltà di servirsene (secondo quanto previsto dall’art. 1782 c.c.).
Laddove non sia pattuita la facoltà d’uso, infatti, il deposito del denaro o di altre cose fungibili non può che avere natura regolare e il depositario, impossibilitato a servirsi della cosa depositata a mente dell’art. 1770, c. 1 c.c., non ne diventa proprietario, in mancanza della condizione necessaria perché l’acquisto avvenga.
La natura fungibile del bene non è di ostacolo poi alla restituzione, che deve avvenire, secondo l’art. 1766 c.c., in natura, dizione che va intesa nel senso che il depositario non è tenuto a restituire proprio le stesse cose, ma cose dello stesso genere, qualità e quantità.
Ciò in...