RLS: entro il 31.03.2025 la denuncia Inail dei nominativi
Il datore di lavoro o il dirigente hanno l’obbligo di comunicare all’Inail i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), in base a quanto stabilito dal D.Lgs. 81/2008.
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RSL) è “la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro”. In questo caso la nomina dell’RLS non ricade sul datore di lavoro, ma viene eletto direttamente dai lavoratori e, tra i vari adempimenti in capo al datore di lavoro, vi è però quello di comunicare all’Inail il nominativo del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, una volta designato.Con circolare n. 11/2009 l’Inail ha fissato il termine per la comunicazione dei nominativi degli RLS eletti o designati nelle aziende o unità produttive che potrà essere effettuata fino al 31.03 di ciascun anno e dovrà esprimere la situazione in essere al 31.12 (dell’anno precedente). Successivamente, con circolare n. 43/2009 (modificativa della circolare n. 11/2009) l’Inail ha specificato che l’obbligo di comunicazione vige solo nel caso di nuova nomina o designazione, e solo per gli RLS aziendali (non per quelli territoriali). Non c’è obbligo di trasmissione se alla scadenza del triennio il rappresentante dei lavoratori uscente viene confermato nell’incarico.La comunicazione avviene per via telematica attraverso la procedura resa disponibile sul sito dell’Inail. Dall’invio telematico tramite la procedura online “Dichiarazione RLS” sono escluse le Ambasciate e i Consolati italiani che operano all’estero per i quali la comunicazione va effettuata...