Accertamento, riscossione e contenzioso 05 Marzo 2024

Rottamazione-quater, prime 3 rate entro il 15.03.2024

Anche senza il versamento delle prime 3 rate della Rottamazione-quater è possibile restare nell’alveo della definizione corrispondendole entro il 15.03.2024. Le rate avevano scadenza: 31.10.2023, 30.11.2023 e 28.02.2024. Ultima chiamata per i ritardatari. 

I contribuenti che non hanno versato le prime 3 rate della Rottamazione-quater possono farlo entro il prossimo 15.03.2024, senza decadere dalla definizione e senza dover corrispondere sanzioni o interessi. Inoltre, si applica anche la tolleranza del lieve ritardo di cui all’art. 1, c. 244 L. 197/2022, ossia: in caso di mancato o insufficiente o tardivo versamento, superiore a 5 giorni, dell’unica rata o di una di quelle di cui è stato dilazionato il pagamento, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del debito residuo, di cui l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero. Pertanto, è possibile versare le suddette 3 rate entro il prossimo 20.03.2024 e non decadere dalla Rottamazione. Questo quanto previsto dall’art. 3-bis D.L. 215/2023 (decreto Milleproroghe, convertito nella L. 23.02.2024, n. 18, pubblicata in G.U. il 28.02.2024). Si ricorda che prima di questa proroga era già giunta una posticipazione delle somme a opera del D.L. 145/2023 (art. 4-bis) che consentiva il pagamento delle prime 2 rate, ossia quella in scadenza...

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