Accertamento, riscossione e contenzioso
11 Febbraio 2026
Rottamazione-quinquies e dilazioni pregresse miste
L’avvio della definizione agevolata prevista dalla legge di Bilancio 2026 impone una verifica puntuale sulle rateazioni in corso, atta a distinguere i carichi sospesi da quelli da onorare pena la decadenza: le istruzioni operative per il ricalcolo e il pagamento.
La legge di Bilancio 2026 (L. 30.12.2025, n. 199) ha introdotto all'art. 1, cc. 82-101 la nuova definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione, comunemente nota come "Rottamazione-quinquies". Il legislatore ha delineato un perimetro oggettivo che abbraccia i debiti affidati nel periodo intercorrente tra il 1.01.2000 e il 31.12.2023, consentendo l'estinzione delle pendenze mediante il versamento della sola quota capitale e delle spese per le procedure esecutive e di notifica, con il conseguente abbattimento totale di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio. Sebbene la normativa ricalchi l'impianto delle precedenti sanatorie, un aspetto delicato riguarda l'interazione tra la presentazione della domanda di adesione e i piani di rateazione già in essere, disciplinata specificamente dall'art. 1, c. 91, della legge istitutiva. La norma stabilisce che, a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, siano sospesi fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione (fissata al 31.07.2026) gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione. Tuttavia, la portata di tale effetto sospensivo non deve essere interpretata come una moratoria generalizzata e automatica su tutte le pendenze del contribuente, bensì come una misura strettamente perimetrata ai soli carichi definibili oggetto di domanda.La massima attenzione è richiesta in presenza di...