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Accertamento, riscossione e contenzioso 17 Febbraio 2026

Rottamazione-quinquies e il miraggio del ripescaggio integrale

Perché non tutti i debiti decaduti possono accedere alla nuova sanatoria tra limiti temporali e perimetro oggettivo della nuova misura.

La stagione delle definizioni agevolate dei carichi affidati all'Agente della riscossione, inaugurata quasi un decennio fa, ha visto il susseguirsi di diverse edizioni, ciascuna caratterizzata da specifici archi temporali di inclusione. Si è partiti con la prima "Rottamazione" (D.L. 193/2016) per i ruoli 2000-2016, seguita dalla "Bis" (D.L. 148/2017) che ha esteso la copertura ai carichi affidati fino al 30.09.2017, e dalla "Ter" (D.L. 119/2018) che ha inglobato i debiti fino al 31.12.2017. Successivamente, con la legge di Bilancio 2023, è stata introdotta la "Rottamazione-quater" (L. 197/2022), che ha ampliato la finestra temporale ai carichi affidati dal 1.01.2000 al 30.06.2022. Attualmente, la legge di Bilancio 2026 (L. 30.12.2025, n. 199), all’art. 1, cc. 82-101, prevede la "Rottamazione-quinquies" e ha esteso ulteriormente il perimetro temporale ai carichi affidati all'Agente della riscossione fino al 31.12.2023.Il tratto comune di tutte queste misure è la data di partenza dell'arco temporale, fissata sempre al 1.01.2000: questa sovrapposizione temporale rende teoricamente possibile il "ripescaggio" nella nuova misura dei debiti già inclusi in precedenti rottamazioni per le quali il contribuente sia incorso nella decadenza per mancato o intempestivo pagamento del dovuto, così come espressamente consentito dalla legge di bilancio 2026. Tuttavia, l'automatismo del trascinamento dei vecchi piani decaduti nella nuova definizione agevolata è tutt'altro che...

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