La disciplina della nuova definizione agevolata introdotta dalla legge di Bilancio 2026 (art. 1, cc. 82-101 L. 30.12.2025, n. 199) impone una disamina particolarmente attenta quando l'oggetto del debito è costituito da sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada. In questo ambito, infatti, l'automatismo della rottamazione-quinquies non opera in modo generalizzato, ma richiede una preliminare qualificazione dell'Ente creditore che ha emesso la sanzione.La norma, così come confermato anche dalla FAQ n. 3 dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, ammette alla definizione agevolata esclusivamente le sanzioni irrogate dalle Amministrazioni dello Stato, tipicamente riconducibili alle Prefetture. Ne consegue che rientrano nel perimetro della rottamazione-quinquies le multe elevate, per esempio, dalla Polizia Stradale o dall'Arma dei Carabinieri, ovviamente affidate all'Agente della riscossione entro il perimetro temporale previsto, ovvero il 31.12.2023. Per queste specifiche pendenze, è doveroso ricordare che il beneficio della rottamazione è, per sua natura, limitato: ai sensi dell’art. 1, c. 97, la definizione non intacca la sanzione principale (il cosiddetto "capitale", ovvero la “multa” stessa), che deve essere corrisposta integralmente, ma determina esclusivamente lo stralcio degli interessi, comunque denominati (compresi quelli semestrali ex art. 27, c. 6 L. 689/1981), e dell'aggio della riscossione.Diversa è la situazione per le sanzioni elevate...