L'adesione alla "Rottamazione-quinquies", disciplinata dall'art. 1, cc. 82-101 L. 30.12.2025, n. 199, attiva interessanti aspetti a tutela del contribuente: riguardanti le procedure di riscossione coattiva, gli aspetti processuali afferenti alle controversie in corso nonché lo status di regolarità fiscale e contributiva.
Per quanto concerne il versante delle procedure cautelari ed esecutive, l'art. 1, c. 91, stabilisce che la semplice presentazione della domanda di adesione, da effettuarsi entro il 30.04.2026, produce un immediato effetto inibitorio sull'attività dell'Agente della riscossione. Da quel momento, infatti, scatta il divieto assoluto di iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, così come è preclusa la possibilità di avviare nuove procedure esecutive.
Tuttavia, è essenziale chiarire la sorte delle misure già in essere alla data di presentazione: i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti non vengono cancellati, ma restano a garanzia del credito fino alla definitiva estinzione del debito, pur senza poter essere seguiti da ulteriori azioni aggressive. Relativamente alle procedure esecutive già avviate, queste vengono sospese, a meno che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo. Il quadro muta radicalmente alla data del 31.07.2026, termine fissato per il versamento dell'unica soluzione o della prima rata. Il pagamento tempestivo di tale importo non si limita a confermare la volontà del debitore, ma produce, ai sensi del c. 94, l'estinzione giuridica delle procedure esecutive precedentemente avviate e sospese, sempre fatto salvo il caso dell'incanto già aggiudicato.
Spostando l'analisi sul secondo ambito, quello dei giudizi pendenti, la normativa impone un iter specifico disciplinato dal c. 87. Il contribuente che intende rottamare carichi oggetto di contenzioso ha l'onere, a pena di inammissibilità, di indicare tali giudizi nella domanda di adesione e di assumere l'impegno formale a rinunciarvi. A differenza del blocco automatico delle procedure esecutive, la sospensione del processo non opera ipso iure ma richiede un'attività d'impulso: il contribuente deve depositare presso la segreteria della Commissione tributaria o del giudice competente copia della dichiarazione di adesione. Solo a fronte di tale deposito il giudice dispone la sospensione del processo fino al termine ultimo per il pagamento della prima rata.
Durante questo periodo di "congelamento", le parti restano in attesa del perfezionamento della definizione, senza che vengano compiuti atti processuali. L’estinzione definitiva del giudizio si verifica con il pagamento della prima o unica rata, scadente il 31.07.2026. L'estinzione viene dichiarata d'ufficio dal giudice, ma solo qualora il contribuente (o l'Agente della riscossione) depositi la documentazione attestante l'avvenuto versamento. Tale estinzione ha un effetto tombale sulla lite, comportando l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti giurisdizionali pronunciati nel corso del processo e non ancora passati in giudicato.
Sotto il profilo della regolarità contributiva e fiscale, la presentazione dell'istanza consente al debitore di non essere più considerato inadempiente ai sensi degli artt. 28-ter e 48-bis D.P.R. 602/1973, sbloccando di fatto i pagamenti della Pubblica Amministrazione superiori a 5.000 euro; i debiti oggetto di rottamazione divengono inoltre irrilevanti anche sotto il profilo del rilascio del DURC. In altri termini, il contribuente acquisisce lo status di regolarità fiscale e contributiva, ovviamente fatto salvo il caso che tale status non resti comunque inibito a seguito della presenza di ulteriori debiti tributari o contributivi che non possono rientrare nella rottamazione, vuoi per la loro natura (ad esempio in quanto scaturenti da accertamento) o per data di affidamento successiva al 31.12.2023.
