Rispettare le scadenze del piano di versamento è fondamentale per non incorrere nell'inefficacia della rottamazione-quinquies. A differenza della precedente edizione (rottamazione-quater), in cui era prevista una soglia di tolleranza generalizzata di 5 giorni per il tardivo versamento di qualsiasi rata, il testo originario della L. 30.12.2025, n. 199 (art. 1, cc. 82-101) aveva eliminato tale previsione, optando per una rigidità assoluta sulle singole scadenze. Il legislatore aveva tuttavia concesso la possibilità di omettere o pagare in ritardo una singola rata intermedia: la decadenza, infatti, era prevista solo al mancato pagamento dell'unica rata, dell'ultima rata del piano, oppure di 2 rate intermedie anche non consecutive.
Il quadro normativo in materia di inefficacia della sanatoria è stato successivamente modificato dall'art. 10, c. 2-bis D.L. 38/2026. Tale disposizione è intervenuta direttamente sull'alinea dell'art. 1, c. 95 L. 199/2025, stabilendo che la decadenza si verifica "in caso di mancato o insufficiente versamento ovvero, nelle sole ipotesi di cui alle lettere a) e c), anche di tardivo versamento superiore a 5 giorni". In sostanza, l'intervento normativo ha reintrodotto la tolleranza per i versamenti effettuati in ritardo, ma con una portata selettiva: i 5 giorni di margine valgono esclusivamente per l'ipotesi di cui alla lettera a), ossia il pagamento in unica soluzione, e per l'ipotesi di cui alla lettera c), relativa all'ultima rata del piano di dilazione. Per tutte le rate nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento (ipotesi di cui alla lettera b), compresa la prima e con eccezione dell’ultima (ipotesi lettera c), la franchigia dei 5 giorni non trova applicazione.
Sintetizziamo quindi il tutto analizzando le 3 possibili casistiche.
1) Il primo caso è quello afferente al versamento in unica soluzione: la scadenza è fissata al 31.07.2026. Trattandosi dell'ipotesi normativa di cui alla lettera a) del citato comma 95, in questo caso si applica la tolleranza. Come confermato dalla Faq n. 11, i versamenti dell'intero importo sono considerati tempestivi e validi se effettuati entro i successivi 5 giorni dalla scadenza, ovvero entro mercoledì 5.08.2026. Un pagamento oltre tale data determina la decadenza dalla rottamazione.
2) Diversa è la gestione di tutte le rate del piano di dilazione (dalla prima alla penultima). Tali versamenti, compresa la prima rata, ricadono infatti nell'ipotesi normativa di cui alla lettera b) per la quale non è prevista la tolleranza dei 5 giorni. Un versamento della prima rata effettuato, ad esempio, in data 6.08.2026 si configura pertanto come fuori termine. Tuttavia, il contribuente non decade automaticamente, in virtù della regola per cui l'inefficacia scatta solo al mancato pagamento di 2 rate (anche non consecutive) che permette di rimanere in arretrato con una singola rata del piano.
3) Quanto all’ultima rata del piano (ipotesi di cui alla lettera c), si applica la tolleranza di 5 giorni rispetto alla scadenza nominale. È bene precisare che tale casistica rappresenta la fattispecie più insidiosa per via delle regole di imputazione dei pagamenti, chiarite dalla Faq n. 12: se si omette una rata, nel prosieguo dei versamenti la somma versata per la rata successiva andrà sempre a coprire la rata precedente rimasta impagata. Ipotizzando un piano di ammortamento strutturato in sole 3 rate, qualora il debitore versi regolarmente la prima, ometta la seconda e versi la terza (che coincide con l'ultima rata), il sistema imputerà quest'ultimo versamento alla seconda rata scoperta. Di conseguenza, dal punto di vista sostanziale, l'ultima rata risulterà non pagata, determinando la decadenza automatica dal beneficio.
