Con la sentenza 5.03.2026, causa C-828/24, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea è intervenuta sull’interpretazione della Direttiva 2003/49/CE (relativa al regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e canoni tra società consociate di Stati membri diversi), fornendo un chiarimento di particolare rilevanza in merito al rapporto tra i requisiti sostanziali dell’esenzione e gli adempimenti documentali che sono richiesti dalle amministrazioni nazionali.
La controversia nasce da un rifiuto dell’amministrazione fiscale ceca di concedere l’esenzione da ritenuta su royalties percepite da una società tedesca per alcuni periodi d’imposta, nel presupposto che la richiesta di esenzione sarebbe stata presentata oltre un termine ritenuto applicabile dall’autorità nazionale.
Il giudice del rinvio ha quindi sottoposto alla Corte 2 questioni interpretative, ovvero se:
- l’art. 1, par. 12 della direttiva consente allo Stato membro di concedere l’esenzione nei periodi precedenti alla decisione amministrativa e alla presentazione del certificato attestante il possesso dei requisiti richiesti;
- la direttiva stessa prevede un termine per la produzione di questa documentazione ovvero una limitazione temporale del periodo per il quale l’esenzione può essere riconosciuta.
Sulla questione la Corte ha fornito una risposta netta, affermando che:
- la direttiva non stabilisce né un termine per la presentazione del certificato né una limitazione relativa alla durata del periodo anteriore per il quale l’esenzione può essere concessa;
- (coerentemente con il punto precedente) lo Stato membro d’origine può concedere l’esenzione anche per un periodo anteriore alla decisione amministrativa e alla presentazione del certificato e delle informazioni a supporto, se le condizioni sostanziali previste dalla direttiva sono soddisfatte al momento del pagamento degli interessi o dei canoni.
La decisione è coerente con la direttiva, la cui finalità (come ricordato dalla Corte) è quella di eliminare la doppia imposizione sui pagamenti infragruppo transfrontalieri e garantire che tali redditi siano tassati una sola volta all’interno dell’Unione. In quest’ottica, la Corte distingue chiaramente tra i requisiti sostanziali (ovvero la residenza della società beneficiaria in un altro Stato membro, l’esistenza di una partecipazione qualificata e la qualifica di beneficiario effettivo) e quelli formali (ovvero la documentazione richiesta dall’amministrazione fiscale per verificare queste condizioni).
L’esenzione, secondo la Corte, discende direttamente dal diritto dell’Unione quando i presupposti sostanziali sono soddisfatti, mentre la certificazione amministrativa ha una natura meramente probatoria e non costitutiva del diritto.
La pronuncia è di particolare interesse, in quanto censura implicitamente le prassi nazionali che subordinano l’applicazione dell’esenzione al rispetto di formalità procedurali. Tuttavia, restano aperti alcuni profili problematici. In primo luogo, la Corte riconosce agli Stati membri un margine di autonomia procedurale nella fissazione di termini per la presentazione della documentazione. Ciò significa che, pur in assenza di limiti derivanti direttamente dalla direttiva, gli ordinamenti nazionali potrebbero comunque introdurre termini decadenziali o procedurali, con il rischio di ricreare ostacoli applicativi analoghi a quelli censurati dalla Corte. In secondo luogo, la decisione accentua la centralità della verifica sostanziale dei requisiti, rafforzando il ruolo delle amministrazioni fiscali nelle attività di controllo ex post, con possibili implicazioni in termini di contenzioso.
Nel contesto italiano la pronuncia assume un rilievo particolarmente significativo, poiché la prassi amministrativa ha spesso interpretato la disciplina in senso formalistico. La decisione della Corte sembra invece chiarire che queste attestazioni hanno natura meramente probatoria e non costitutiva del diritto.
