In ordine alla ritenuta obbligatorietà del parere MISE si è pronunciata la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Rovigo con la sentenza 1.09.2025, n. 141, nella quale è dato rinvenire il passo: “Invero, il D.M. 27.05.2015, emanato in attuazione dell’art. 3, c. 14 D.L. 145/2013, all’art. 8, dispone che: “per la verifica della corretta fruizione del credito d’imposta di cui al presente decreto, l’Agenzia delle Entrate effettua controlli finalizzati a verificare la sussistenza delle condizioni di accesso al beneficio, la conformità delle attività e dei costi di Ricerca e Sviluppo effettuati a quanto previsto dal presente decreto”. Dunque, l’unico soggetto legittimato a svolgere i controlli finalizzati a verificare il legittimo godimento del beneficio di legge è l’Agenzia delle Entrate, nell’ambito delle sue prerogative istituzionali e mediante l’esercizio delle sue ordinarie attribuzioni e competenze.
L’art. 8, c. 2, tuttavia, aggiunge che “qualora, nell’ambito delle attività di verifica e di controllo effettuate dall’Agenzia delle Entrate, si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all’ammissibilità di specifiche attività, la predetta Agenzia può chiedere al Ministero dello Sviluppo Economico di esprimere il proprio parere”. Quindi, in buona sostanza, e concludendo sul punto, non essendo il parere del MISE né obbligatorio né vincolante, nessun profilo di illegittimità può essere eccepito dall’atto di recupero impugnato.
In ordine al riportato passo, chi scrive ritiene doveroso precisare come la funzione impositiva si conformi a un’attività vincolata dell’Amministrazione Finanziaria da intendere come sottoposta a indeclinabili tutele nei confronti del contribuente, precisate sia nello Statuto del contribuente e sia nei principi comunitari che presidiano il corretto procedimento amministrativo.
Ma anche la sua stessa versione letterale, se correttamente intesa, secondo i canoni del diritto amministrativo, avvalla e non smentisce l’obbligo istruttorio: “qualora nell’ambito dell’attività di verifica e di controllo effettuate dall’Agenzia delle Entrate si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all’ammissibilità di specifiche attività ovvero alla pertinenza e congruità dei costi sostenuti, la predetta Agenzia può (deve) richiedere al MISE di esprimere il proprio parere”.
Il testo letterale “qualora nell’ambito della verifica si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico (e non, si sottolinea, “particolari difficoltà valutative di carattere tecnico”, ma “mere valutazioni di carattere tecnico”) ... la predetta Agenzia può ...”, evidenzia come, salvo la manifesta implausibilità dei requisiti di legge, epidermicamente percepibile anche da un non addetto, sprovvisto di ogni cognizione tecnica, si renda necessaria l’integrazione dell’attività istruttoria con il supporto tecnico del MISE, proprio per la sua ricongiunzione causale con un procedimento amministrativo autoritativo e con singolari prerogative di autotutela esecutiva dell’atto impositivo.
Il “può”, quando interagisce con un’attività amministrativa vincolata, non va inteso secondo l’ordinario paradigma semantico, come rinvenibile in un qualsiasi vocabolario della lingua italiana (verbo indicante la mera facoltà), ma piuttosto, in stretta coerenza di scopo con la natura del “giusto procedimento”. Non è mai sinonimo di discrezionalità rimessa al destinatario del potere, dal momento che per l’unanime letteratura amministrativistica, esso si raccorda in modo vincolato, traducendosi in “deve”, al solo riscontro dei presupposti indicati dalla legge (le indicate valutazioni tecniche). Tale interlocuzione viene colta con chiarezza nella circolare dell’Assonime del 14.11.2019, n. 23, che rileva che gli stessi Organi verificatori necessitano dell’intervento dei competenti Uffici del MISE, per accertare se l’attività svolta dall’impresa può considerarsi ammessa al beneficio dell’agevolazione.
Conclusivamente va sottolineato che se anche è vero che la funzione impositiva spetta istituzionalmente all’Amministrazione Finanziaria, è altrettanto vero che essa, rigorosamente coordinata dagli artt. 23 e 97 Cost., deve svolgersi declinando la massima forma di garanzia nei confronti del contribuente. Aspetti all’evidenza del tutto trascurati dal giudice di Rovigo nello scolastico passo della sentenza sopra riportato.
