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Diritto del lavoro e legislazione sociale 21 Febbraio 2026

RSPP: la nomina non esclude le responsabilità datoriali

La Cassazione penale ribadisce l’orientamento che ritiene il datore di lavoro responsabile anche a fronte della nomina del RSPP.

La nomina del RSPP non rappresenta una delega di funzioni e non è elemento idoneo a sollevare il datore di lavoro e i dirigenti delle responsabilità penali derivanti dall’omessa informazione e gestione del rischio. A chiarirlo la Corte di Cassazione, sezione III penale, grazie alla pronuncia 12.02.2026, n. 5757 in cui gli Ermellini hanno affrontato la questione della responsabilità datoriale in appalti con esposizione al rischio amianto e del peso giuridico derivante dalla designazione di un responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP). Analizziamo la questione in dettaglio. Servizio di prevenzione e protezione - Ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. 9.04.2008, n. 81 il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione prioritariamente all’interno dell’azienda o delle unità produttive (in talune ipotesi, descritte dal c. 6 del medesimo articolo, è obbligatoria l’istituzione del servizio all’interno dell’azienda). In alternativa è possibile incaricare persone o servizi esterni, costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici. Nelle aziende che occupano fino a 200 lavoratori la programmazione del servizio di prevenzione e protezione può essere effettuata direttamente dal datore di lavoro (fatta eccezione per una serie tassativa di circostanze, indicate sempre dall’art. 31, c. 6 D.Lgs. 81/2008). Nomine del datore di lavoro - Il datore di lavoro che affida, totalmente o in parte, l’attività...

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