La legislazione antinfortunistica prevede che datore di lavoro designi il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) o ne assuma direttamente le funzioni, limitatamente a organizzazioni meno complesse e non esposte a rischi di particolare gravità. La figura incaricata risulta una sorta di “consulente” a supporto del titolare nell'individuare i fattori di rischio e le misure di prevenzione e protezione conseguenti.
È importante chiarire i limiti della delega di funzioni che per il datore di lavoro esclude la valutazione di tutti i rischi con l'elaborazione del documento correlato e la designazione del RSPP. Omissioni rispetto a questi punti rilevate al verificarsi di un infortunio possono determinare un nesso di causalità e tradursi per il datore di lavoro in imputazione per omicidio colposo o di lesioni personali colpose.
Il datore di lavoro continua, quindi, a rimanere il destinatario naturale degli obblighi di tutela ed è chiamato a rispondere anche di eventuali negligenze commesse dal RSPP da lui selezionato. Ne deriva che la designazione del RSPP, che il datore di lavoro è tenuto ad effettuare, non equivale alla "delega di funzioni" utile per l'esenzione da responsabilità a fronte di violazioni della normativa antinfortunistica, che consentirebbe di "trasferire" ad altri soggetti la posizione di garanzia assunta nei confronti dei lavoratori.
Il punto appare ben...