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Lavoro
29 Gennaio 2020
RSPP, quando non si risponde dell'infortunio
Il profilo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione è quello di consulente del datore di lavoro, che non esercita poteri di decisione e controllo sulle modalità di esecuzione all'interno dell'organizzazione.
Secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza, la figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) risponde per colpa professionale in “abbinamento” al datore di lavoro quando l'infortunio è direttamente imputabile a situazioni pericolose che egli avrebbe dovuto individuare e segnalare nell'ambito della propria attività di “consulenza” e supporto alla valutazione dei rischi; risponde inoltre a causa di errori tecnici e di omissioni nel denunciare le criticità presenti. Sul tema si esprime la sentenza di Cassazione Penale 9.12.2019, n. 49761 che, disattendendo in parte le pronunce precedenti, ha annullato la condanna inflitta a un RSPP, rinviato a un nuovo giudizio, e confermato la colpevolezza degli altri soggetti obbligati.
Il fatto riguarda l'infortunio mortale del lavoratore di un'impresa appaltatrice, che durante la manutenzione di un impianto è rimasto schiacciato dalla caduta di un tratto di condotta di adduzione rimosso in modo improvvisato, in assenza di adeguati presidi di sicurezza e di una corretta pianificazione.
L'intervento, ricorrente e prevedibile, ha messo in evidenza palesi carenze nella formazione dei lavoratori e nella procedura di esecuzione di operazioni condotte "per tentativi", trascurando il rischio di caduta del manufatto e in assenza di un ponteggio metallico di sostegno.
La sentenza di primo grado confermata in appello riconosce...