Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) è tra le figure più complesse e difficili da inquadrare all’interno dell’organizzazione della sicurezza. La definizione individua il soggetto in possesso di capacità e requisiti professionali specifici, designato dal datore di lavoro per coordinare l’insieme di persone, sistemi e mezzi esterni o interni funzionale alla tutela dei lavoratori. Operando come consulente, egli è tenuto a valutare i fattori di rischio delle lavorazioni ed a definire il piano di miglioramento conseguente.
L’evoluzione delle forme di lavoro ed il palesarsi di rischi imprevedibili e sconosciuti hanno determinato una revisione del ruolo, adeguando le sue caratteristiche alle mutate esigenze e conoscenze tecniche. Appare opportuno sottolineare come la legge non preveda sanzioni contravvenzionali a carico del RSPP, che può essere ritenuto responsabile di eventi lesivi scaturiti da valutazioni errate o carenti e di infortuni causati da situazioni pericolose che egli avrebbe dovuto riconoscere e segnalare.
La sentenza 22.07.2021, n. 28468, della Corte di Cassazione Penale - Sezione IV in continuità con l’orientamento giurisprudenziale prevalente, ha precisato ulteriormente la figura che, oltre alla funzione di supporto e propositiva, diventa un vero e proprio garante in materia di prevenzione. Pur non incaricato dell’effettiva gestione, il RSPP è tenuto ad...