Per l'impresa individuale, nel contesto della determinazione induttiva del reddito, la constatazione di un saldo di cassa negativo consente di presumere la sussistenza di ricavi non contabilizzati. La misura di tale determinazione può essere quantificata almeno pari al disavanzo annotato. Sull’argomento e nei termini testé descritti è intervenuta la V Sez. Civ. della Cassazione con l’ordinanza 26.03.2020, n. 7538. Si osserva tuttavia come tale presunzione vada pur sempre presa in considerazione con rigorosa attinenza a operazioni che abbiano concretamente determinato i flussi di denaro registrati come entrate e ai medesimi flussi che siano annotati come uscite.
Da ciò scaturisce la necessaria conseguenza secondo cui l’irregolarità contabile dell'annotazione di flussi in uscita, per un ammontare maggiore rispetto a quelli in entrata, non necessariamente scaturisce da una carenza di denaro per omessa registrazione di flussi di denaro in entrata. In ogni caso, è sempre opportuno indagare sulle reali cause che hanno determinato tale risultato improprio (la cassa negativa) senza necessariamente concludere per un'omessa contabilizzazione di ricavi.
Ciò non significa che non si debba conferire rilevanza all’aspetto finanziario della gestione e a tutte le operazioni (debiti, crediti, entrate e uscite) connesse, rispetto al processo di determinazione e controllo del reddito d’impresa...