Il contratto di sale and leaseback è un negozio giuridico attraverso il quale un imprenditore (lessee - venditore/utilizzatore) vende un bene strumentale a una società di leasing (lessor o concedente) che ne paga il corrispettivo e quest'ultima, divenutane proprietaria, lo concede contestualmente in locazione finanziaria al medesimo venditore pattuendo che alla scadenza del contratto il lessee potrà riacquistare la proprietà del bene venduto pagando al lessor il prezzo prestabilito per il riscatto.
L'operazione, con lo scopo di fornire all'operatore commerciale la liquidità conservando l'uso dei propri beni, è lecita quando il trasferimento in proprietà del bene all'impresa di leasing rappresenta il presupposto necessario per la concessione in locazione finanziaria dello stesso, è invece illecita, in quanto volta alla fraudolenta elusione del divieto del patto commissorio, quando è compiuta con scopo di garanzia.
La Suprema Corte (Cass. Civ., sez. II, 11.09.2017, n. 21042) ha individuato gli elementi sintomatici della frode ex art. 1344 C.C., volti a far presumere che il contratto di leaseback sia stato concretamente impiegato per eludere il divieto del patto commissorio ex art. 2744 C.C. qualora ci si trovi in presenza di:
1) una situazione di credito e debito tra la società finanziaria (concedente) e l'impresa venditrice utilizzatrice, preesistente o contestuale alla vendita;
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