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Lavoro
21 Luglio 2023
Salute e sicurezza, DPI e lavaggio degli indumenti da lavoro
La Cassazione ha confermato che il lavaggio degli indumenti da lavoro, finalizzato a prevenire il diffondersi di infezioni, rientra tra le misure che il datore di lavoro deve adottare per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Il tema al centro della controversia è se gli indumenti di lavoro debbano essere considerati dei veri e propri dispositivi di protezione individuale o dei semplici abiti di custodia che il datore di lavoro mette a disposizione dei propri dipendenti.
La vicenda trae origine da una sentenza della Corte d'Appello di Bari che, confermando la decisione di primo grado, in accoglimento del ricorso proposto da un dipendente con mansioni di operatore qualificato della manutenzione, aveva sancito il diritto del ricorrente al risarcimento dei danni per il mancato lavaggio di diversi indumenti messi a disposizione dall’azienda (gilet e giubbotto frangente ad alta visibilità, giubbotto impermeabile contro le intemperie, pantalone invernale da lavoro e guanti di protezione, tutti considerati dispositivi di protezione individuale).
Nel ricorso per Cassazione, l’azienda ferroviaria ha sostenuto che "in assenza di un rischio concreto e dimostrato per la salute e la sicurezza, gli indumenti in discussione non costituivano DPI in senso tecnico, ma meri indumenti di custodia, forniti al fine di preservare gli abiti civili dalla ordinaria usura connessa all'attività lavorativa, con conseguente esclusione dell'obbligo di relativo lavaggio a carico del datore di lavoro".
La Cassazione, con sentenza 3.07.2023, n. 18656 ha dichiarato infondata la censura, non senza una stilettata nei confronti del datore di lavoro: “la sentenza...