A breve i Consigli comunali dovranno verificare lo stato di salute dei conti comunali, provvedendo alle operazioni di salvaguardia degli equilibri (art. 193 del Tuel), nonché all’assestamento generale del bilancio (art. 175, c. 8 del Tuel).
L’art. 193 del Tuel prevede per gli enti locali l’obbligo di rispettare durante la gestione e nelle variazioni di bilancio, oltre che il pareggio finanziario complessivo, tutti gli equilibri stabiliti in bilancio, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, c. 6 del Tuel.
Tale norma prevede poi che, con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31.07 di ciascun anno, l'organo consiliare deve provvedere con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:
le necessarie misure di riequilibrio;
il ripiano dei debiti fuori bilancio;
l’adeguamento del F.C.D.E. accantonato nel risultato di amministrazione.
La stessa norma prevede inoltre che:
la deliberazione va allegata al rendiconto dell'esercizio relativo;
la mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata a ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'art. 141, con applicazione della procedura...