Diritto privato, commerciale e amministrativo
14 Marzo 2026
Sanabilità del vizio di procura
La mancanza o vizio della procura alle liti può essere sanato con effetto ex tunc, secondo quanto previsto dalla riforma Cartabia con il novellato art. 182 c.p.c., senza pregiudicare i diritti sostanziali e processuali, ma solo ricorrendo determinati presupposti.
L’art. 182 c.p.c., così come novellato dalla riforma Cartabia, prevede (a decorrere dal 28.02.2023) che il giudice, quando rileva la mancanza della procura del difensore oppure un difetto di rappresentanza, o di assistenza, che ne determina la nullità, assegni alla parte un termine perentorio per il rilascio della procura alle liti o la rinnovazione della stessa. L’osservanza del termine sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda.Il Codice di Procedura Civile prevede, pertanto, la sanatoria del difetto di procura secondo i seguenti parametri:- iniziativa officiosa del giudice senza necessità di un’apposita istanza di parte;- iniziativa doverosa del giudice, senza margine di discrezionalità, ad assegnare alla parte un termine per la sanatoria;- possibilità di sanatoria sia in caso di nullità che di totale mancanza;- sanatoria con valenza ex tunc e conseguente salvezza di tutti gli effetti sostanziali e processuali.La Suprema Corte, con ordinanza 4.03.2026, n. 4867, ha precisato che il principio sancito dall’articolo citato opera solo quando il vizio venga rilevato d’ufficio dal giudice.Qualora invece sia una parte a sollevare tempestivamente l’eccezione di difetto di rappresentanza sostanziale o processuale, è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio senza che operi il meccanismo dell’assegnazione del termine (previsto,...