Accertamento, riscossione e contenzioso 06 Ottobre 2025

Sanatoria per “lieve inadempimento”: per molti, ma non per tutti

L'istituto (art. 15-ter D.P.R. 29.09.1973, n. 602) nasce per non far decadere dal beneficio della rateazione o da altre agevolazioni fiscali in caso di piccoli ritardi o irregolarità nel versamento. Ciò premesso, si propone un quadro di sintesi.

Il lieve inadempimento opera in 2 casi principali:- la prima fattispecie, relativa al ritardo breve nel pagamento della rata, ossia con un ritardo non superiore a 7 giorni rispetto alla scadenza, riguarda le somme iscritte a ruolo, le rate da adesione, conciliazione, definizioni agevolate, ecc.;- la seconda, invece, concerne l’insufficiente versamento di modesta entità, ossia quando l’importo pagato è inferiore al dovuto, ma con una differenza non superiore al 3% e comunque a 10.000 euro.In entrambi i casi il contribuente non decade dalla rateazione, ferma restando l’applicazione di interessi e sanzioni ridotte per tardivo o insufficiente versamento.Ciò premesso, il lieve inadempimento non è applicabile per tutte le tipologie di versamenti. In particolare, sono escluse dall’agevolazione le imposte autoliquidate in dichiarazione (saldo e acconti Irpef, Ires, Irap, Iva, ecc.): il motivo è che non si tratta di rateazioni concesse dall’Agenzia delle Entrate, ma di versamenti “a scadenza legale”. Sono estranee alla tolleranza di 7 giorni anche le rateazioni concesse dagli enti previdenziali, che applicano regole proprie e non quelle del D.P.R. 602/1973, nonché le definizioni agevolate particolari (quali, ad esempio, la rottamazione-ter, saldo e stralcio), per le quali la normativa stabilisce specifiche e rigide scadenze.In ogni caso, il lieve inadempimento si applica solo se espressamente richiamato (in alcune sanatorie, peraltro, era previsto).Infine,...

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