Sanzione dovuta in caso di superamento dei termini di liquidazione
Nel caso di superamento dei termini prescritti dall’art. 182 Tuir per portare a compimento la liquidazione, insorge il problema dell'eventuale sanzione comminabile e della misura edittale di tale sanzione.
In ordine all’individuazione della sanzione che si rende comminabile nel caso di liquidazione temporalmente protratta oltre il termine di legge, si deve innanzitutto scartare l’applicazione della sanzione dal 90 al 180% prevista nel caso di occultamento di redditi e, quindi, di dichiarazione infedele (art. 1, c. 2 D.Lgs. 471/1997), dal momento che le dichiarazioni originarie risultano del tutto rispondenti alle prescrizioni di legge. Si tratta, semmai, di verificare se si rende comminabile la sanzione del 30% prevista dall’art. 13, c. 1 D.Lgs. 471/1997, per i casi di ritardato pagamento rispetto a perentorie scadenze di legge.
A tal proposito appare utile il riporto testuale della prescrizione sanzionatoria: “Chi non esegue in tutto od in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione …..è soggetto alla sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo, rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta…”.
In ordine alla testuale locuzione “alle prescritte scadenze” che compare nel dato normativo, è necessario procedere alla loro individuazione, dal momento che esse non possono di certo venire raccordate alle scadenze di legge connesse alla dichiarazione...