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Accertamento, riscossione e contenzioso 04 Giugno 2026

Sanzione fissa per gli errori di competenza

Se non c’è danno per l’erario, una errata imputazione a periodo di una componente reddituale deve essere sanzionata in misura fissa.

Meritano un approfondimento le questioni che possono emergere a seguito di una verifica fiscale in cui viene rilevata l’omessa indicazione in bilancio e, conseguentemente, in dichiarazione di componenti positivi di reddito, quando tale omissione dipende dall’imputazione degli stessi componenti in un diverso periodo d’imposta. L’art. 1 D.Lgs. 471/1997, riformulato, prima, dal D.Lgs. 158/2015 e, successivamente, dal D.Lgs. 87/2024, disciplina le fattispecie sanzionatorie relative all’omessa ed infedele dichiarazione. Al c. 2, in particolare, viene previsto che, in caso di dichiarazione infedele (sia ai fini Iva che ai fini dei redditi ed Irap), si applica la sanzione amministrativa del 70% della maggiore imposta dovuta (o del minor credito accertato), con un minimo di 150 euro (nella previgente disciplina, la sanzione era compresa tra un minimo del 90% e un massimo del 180%). Al di fuori delle ipotesi di condotte fraudolente, il c. 4 prevede una riduzione di 1/3 qualora la maggiore imposta (o il minor credito accertato) siano complessivamente inferiori al 3% dell’imposta o del credito dichiarati e comunque complessivamente inferiori a 30.000 euro. La suddetta riduzione si applica quando l’infedeltà è conseguenza di una errata imputazione temporale di elementi positivi o negativi di reddito, a condizione che il componente positivo abbia già concorso alla determinazione del reddito complessivo nell’annualità in cui interviene l’accertamento o in una...

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