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Diritto
16 Novembre 2022
Sanzioni amministrative e prescrizione del diritto alla riscossione
Mentre per le imposte vige il termine decennale di prescrizione per la riscossione, le sanzioni scontano il termine quinquennale, fatta salva qualche eccezione.
Nel contesto del settore impositivo, per ciò che concerne la disciplina dei termini di decadenza per l’esercizio del potere di accertamento, rettifica e riscossione delle imposte non sussistono particolari criticità, essendo fissato un termine di carattere quinquennale per l'esercizio di tali poteri e prerogative.
Ben diversa risulta essere la prospettiva che caratterizza la tematica delle sanzioni amministrative per violazioni tributarie. Nell’art. 20 D.Lgs. 472/1997, viene specificamente indicato sia il termine di decadenza per la notifica dell'atto di contestazione o di irrogazione delle sanzioni, che deve avvenire entro il 31.12 del 5° anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione, o nel diverso anno previsto per l'accertamento dei singoli tributi, sia il termine di prescrizione per la riscossione delle sanzioni irrogate, pari a 5 anni, con applicazione della c.d. “prescrizione breve”.
Tuttavia, nel caso in cui l’applicazione di determinati profili sanzionatori sia trasfusa in una sentenza passata in giudicato, la prospettiva cambia: in base all’art. 2953 c.c., è sancita una deroga alle ipotesi di prescrizione breve, che si attesta come una previsione di carattere eccezionale, la quale non può trovare applicazione oltre il caso in essa previsto, come ad esempio nel caso in cui sia intervenuta una sentenza di condanna passata in giudicato ricomprendente l’applicazione...