Nel non facile rapporto tra pubblica amministrazione e imprese, una delle maggiori esigenze avvertite dal mondo produttivo (professionisti compresi) è quella di comprendere le modalità di calcolo attraverso cui si determina l'entità delle sanzioni applicate.
La materia implica riflessi pratici di tutto rilievo - si pensi solo all'eterno dilemma se fare opposizione o adempiere - e trova la sua disciplina fondamentale nell'art. 11 L. 689/1981, laddove viene stabilito che “nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo e un limite massimo…si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso ed alle sue condizioni economiche”.
In materia di lavoro, tale principio generale è stato trasfuso ed elaborato in una storica circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la n. 121/1988, che ancor oggi fissa i criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative in argomento.
Essa si basa su 4 punti essenziali:
la gravità della violazione, vale a dire l'oggettivo grado di lesione o di messa in pericolo dell'interesse tutelato dalla norma violata. Essa può commisurarsi, ad esempio, al numero dei lavoratori coinvolti, alla durata della violazione, al carattere...