L'art. 116, c. 8, lett. b) L. 23.12.2000, n. 388 , modificato dal 1.09.2024 a opera dell'art. 30, c. 1, lett. b) D.L. 2.03.2024, n. 19 ( c.d. decreto PNRR)convertito in L. 29.04.2024, n. 56, è stato oggetto di chiarimento con la circolare Inps 4.10.2024, n. 90.Si integra la fattispecie dell'evasione contributiva nei casi di mancato versamento dei contributi o premi dovuti, connesso a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie non presentate o non conformi al vero; è richiesta inoltre l'intenzione specifica di non versare contributi o premi mediante l'occultamento di rapporti di lavoro in essere, di retribuzioni erogate, di redditi prodotti e di fatti o notizie rilevanti per la determinazione dell'obbligo contributivo.Come spiega l'Inps nella citata circolare, condicio sine qua non è la sussistenza dell'elemento intenzionale (dolo) teso a impedire la determinazione dell'obbligo contributivo.Laddove sia configurabile l'evasione contributiva, per ogni giorno di ritardo è dovuta la sanzione civile, in ragione d'anno, nella misura pari al 30% dell'importo dei contributi addebitati. La sanzione così calcolata non può superare il tetto massimo del 60% dell'importo dei contributi dovuti. Raggiunto tale limite, sono dovuti gli interessi di mora.E veniamo ora alle regolarizzazioni spontanee. Se la denuncia è effettuata spontaneamente, ossia prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei...