Accertamento, riscossione e contenzioso 10 Ottobre 2024

Sanzioni civili per evasione contributiva dal 1.09.2024

L'art. 116, c. 8, lett. b) L. 23.12.2000, n. 388 definisce il regime sanzionatorio applicabile nei casi di evasione contributiva.

L'art. 116, c. 8, lett. b) L. 23.12.2000, n. 388 , modificato dal 1.09.2024 a opera dell'art. 30, c. 1, lett. b) D.L. 2.03.2024, n. 19 ( c.d. decreto PNRR)convertito in L. 29.04.2024, n. 56, è stato oggetto di chiarimento con la circolare Inps 4.10.2024, n. 90.Si integra la fattispecie dell'evasione contributiva nei casi di mancato versamento dei contributi o premi dovuti, connesso a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie non presentate o non conformi al vero; è richiesta inoltre l'intenzione specifica di non versare contributi o premi mediante l'occultamento di rapporti di lavoro in essere, di retribuzioni erogate, di redditi prodotti e di fatti o notizie rilevanti per la determinazione dell'obbligo contributivo.Come spiega l'Inps nella citata circolare, condicio sine qua non è la sussistenza dell'elemento intenzionale (dolo) teso a impedire la determinazione dell'obbligo contributivo.Laddove sia configurabile l'evasione contributiva, per ogni giorno di ritardo è dovuta la sanzione civile, in ragione d'anno, nella misura pari al 30% dell'importo dei contributi addebitati. La sanzione così calcolata non può superare il tetto massimo del 60% dell'importo dei contributi dovuti. Raggiunto tale limite, sono dovuti gli interessi di mora.E veniamo ora alle regolarizzazioni spontanee. Se la denuncia è effettuata spontaneamente, ossia prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei...

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