Diritto del lavoro e legislazione sociale 27 Marzo 2025

Sanzioni dimezzate anche per le note di rettifica Inps

Le modifiche al regime sanzionatorio contributivo, previste dal D.L. 19/2024, sono applicabili anche alle note di rettifica emesse dall’Istituto previdenziale se versate entro 30 giorni dalla notifica.

Con il messaggio 19.03.2025, n. 970, non pubblicato sul sito dell’Inps, è stato chiarito che il regime sanzionatorio “ridotto”, previsto dall’art. 116, c. 8, lett. b-bis) L. 23.12.2000, n. 388, è applicabile anche alle note di rettifica a debito per il contribuente. Con lo scopo di incentivare e velocizzare i processi di regolarizzazione delle posizioni contributive, l’art. 30 D.L. 2.03.2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla L. 29.04.2024, n. 56, ha modificato, a decorrere dal 1.09.2024, il regime sanzionatorio previsto dall’art. 116 L. 23.12.2000, n. 388. Il quadro delle inadempienze contributive è, dunque, come di seguito mutato: - per le ipotesi di omissione, il mancato o tardivo pagamento di contributi e premi già denunciati agli enti di previdenza e assistenza obbligatori comporta l’addebito di una sanzione civile, parametrata in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento, maggiorato di 5,5 punti percentuali. Sanzione che viene ridotta al “solo” tasso ufficiale di riferimento nei casi in cui il versamento avvenga entro 120 giorni, in unica soluzione, spontaneamente e prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori; - per le ipotesi di evasione, la predisposizione di registrazioni o denunce omesse o non conformi al vero, poste in essere con l’intenzione specifica di non versare contributi e/o premi, comporta l’addebito di una sanzione civile, parametrata in ragione d’anno, pari al 30%. Sanzione che...

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