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Lavoro 18 Novembre 2022

Sanzioni per i cassaintegrati che non rispettano l’obbligo formativo

Nella Gazzetta Ufficiale del 28.10.2022, n. 253, è stato pubblicato il D.M. Lavoro 2.08.2022 con le specifiche per l'accertamento sanzionatorio di mancata attuazione dell'obbligo formativo da parte del lavoratore in cassa integrazione.

L'art. 25-ter D.Lgs. 14.09.2015, n. 148, modificato dall'art. 23, c. 1, lett. h) D.L. 27.01.2022, n. 4, convertito dalla L. 28.03.2022, n. 25, dispone che “i lavoratori beneficiari di integrazioni salariali straordinarie, allo scopo di mantenere o sviluppare le competenze in vista della conclusione della procedura di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e in connessione con la domanda di lavoro espressa dal territorio, partecipano a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione, anche mediante fondi interprofessionali”. La mancata partecipazione senza giustificato motivo a tali iniziative “comporta l'irrogazione di sanzioni che vanno dalla decurtazione di una mensilità di trattamento di integrazione salariale fino alla decadenza dallo stesso”; e questo perché l’intervento di sostegno al reddito si basa non soltanto sull'impegno aziendale al rispetto del programma proposto in sede di presentazione dell'istanza di integrazione salariale, ma anche su di un obbligo del lavoratore beneficiario del trattamento a partecipare alle iniziative di formazione e riqualificazione. La definizione dell’entità precisa delle sanzioni e delle modalità e dei criteri con cui devono essere applicate è stata ufficializzata con il D.M. Lavoro approvato il 2.08.2022 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28.10.2022. L’art. 2 stabilisce che la mancata partecipazione...

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