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Diritto
09 Febbraio 2022
Sanzioni tributarie e sanzioni penali possono andare di pari passo
Non viola il principio del ne bis in idem la sanzione tributaria irrogata alla persona giuridica e quella penale irrogata al suo legale rappresentante per lo stesso reato.
L’art. 13, c. 1 D.Lgs. 471/1997 prescrive che “Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile”.
L’art. 10-ter D.Lgs. 74/2000 sancisce che “è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro 250.000 per ciascun periodo d'imposta”.
Pertanto, chi non versa l’Iva nei previsti termini è soggetto alla sanzione amministrativa del 30% sull’importo non versato, e se questo è pari o superiore a € 250.000 commette anche un illecito a rilevanza penale.
Partendo da tale ultimo aspetto, si può avviare un procedimento penale per omesso versamento dell’Iva dopo l’irrogazione di una sanzione tributaria definitiva per il medesimo fatto,...