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Diritto 20 Maggio 2022

Sanzioni tributarie, irrilevante il concorso di terzi

Nelle violazioni tributarie riferibili alla società di capitali, l’ente è chiamato a rispondere in via esclusiva delle relative sanzioni amministrative ai sensi dell’art. 7 D.L. 269/2003, essendo irrilevante il concorso di terzi.

Non è in alcun modo configurabile un concorso di soggetti terzi, compreso il consulente fiscale, nelle violazioni tributarie riferibili ad una società di capitali, la quale deve essere chiamata a rispondere in via esclusiva delle sanzioni amministrative. Non rileva pertanto nemmeno l’evenienza in base alla quale il professionista “terzo” risulterebbe avere pianificato, proposto e promosso l'adesione a un'operazione di prestito di titoli, finalizzata al conseguimento di un indebito risparmio di imposta tramite la fittizia riduzione della base imponibile. L’art. 7 D.L. 269/2003, esprime in termini inequivocabili tanto nel titolo ("Riferibilità esclusiva alla persona giuridica..."), quanto nel disposto ("...sono esclusivamente a carico della persona giuridica..."), la volontà legislativa di riferire le sanzioni amministrative tributarie esclusivamente alla persona giuridica contribuente. Il principio qui esposto è riportato dall’ordinanza n. 13232 della V Sez. Civ. della Cassazione, depositata il 28.04.2022. L’intervento citato offre un interessante spunto di riflessione riguardo alla titolarità tanto dell’obbligazione tributaria, quanto delle sanzioni fiscali applicabili in caso di violazioni. Riguardo all'effettiva titolarità dell’obbligo tributario, appare opportuno rammentare che soggetto passivo del tributo può e deve essere...

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