Accertamento, riscossione e contenzioso
04 Novembre 2026
S.a.s.: socio accomandante non risponde dei debiti tributari sociali
Il socio accomandante è privo di legittimazione, attiva e passiva, sulle obbligazioni tributarie sociali: lo ha ribadito la Cassazione con l’ordinanza n. 27558/2026, che ha chiarito anche gli effetti del recesso anteriore alla cancellazione.
Con l’ordinanza 22.10.2026, n. 27558 la Cassazione ha ribadito, in un caso di rilevante interesse operativo, che il socio accomandante di una società in accomandita semplice è privo di legittimazione, attiva e passiva, rispetto alle obbligazioni tributarie della società, salvo le deroghe tassativamente previste dalla legge.
Il caso analizzato ha riguardato un avviso di accertamento Iva per l’anno 2008, per oltre 174.000 euro, notificato direttamente a un’ex socia accomandante, titolare di una quota del 10% e uscita dalla compagine sociale prima che la società venisse cancellata dal Registro delle Imprese nel 2011. La C.T.P. di Napoli annullava l’avviso per difetto di legittimazione passiva; la C.T.R. della Campania, pur accogliendo formalmente l’appello dell’ufficio quanto alla qualificazione del vizio, confermava nella sostanza l’esito, dichiarando l’atto inefficace nei confronti della ex socia.L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per Cassazione, sostenendo che la responsabilità dell’accomandante per le obbligazioni tributarie sorte durante la sua permanenza nella società doveva essere fatta valere pro quota, nei limiti della percentuale di partecipazione, e lamentando l’omessa rideterminazione dell’obbligazione da parte del giudice di merito.
La Cassazione ha respinto il ricorso e ribadito che:- in linea generale, l’art....