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Imposte dirette 19 Ottobre 2026

Scadenza al 30.11.2026 per la rivalutazione 2026

Versamento dell’imposta sostitutiva sul valore rivalutato di partecipazioni/terreni e perizia giurata di stima: il termine scade il 30.11.2026. La rivalutazione si perfeziona con il pagamento dell’intera imposta o della prima delle 3 rate annuali.

Il 30.11.2026 scade il termine per versare tramite modello F24 l’imposta sostitutiva sul valore della partecipazione (che si evince dalla perizia di stima) o sul valore del terreno, rivalutati.
Entro lo stesso termine deve essere asseverata la perizia da parte di un professionista abilitato.
La rivalutazione si considera perfezionata con il versamento dell’intera imposta o della prima delle 3 rate annuali disponibili (con scadenze 30.11.2026, 30.11.2027 e 30.11.2028).

Si ricorda brevemente la normativa, entrata a regime con la legge di Bilancio 2025 (art. 1, c. 30 L. 207/2024): il contribuente persona fisica, società semplice, associazione professionale o ente non commerciale che possiede una partecipazione o un terreno al 1.01.2026 può rivalutarli pagando l’imposta sostitutiva del 18%, del 21% o del 36%, a seconda di cosa sta rivalutando.
L’ambito soggettivo della norma abbraccia i soggetti che effettuano operazioni che generano redditi diversi, di cui all’art. 67, c. 1, lett. c) e c-bis) del Tuir, quindi:
- le persone fisiche (per le operazioni non rientranti nell’esercizio di attività d’impresa);
- le società semplici e i soggetti ad esse equiparati ai sensi dell’art. 5 del Tuir;
- gli enti non commerciali (se l’operazione da cui deriva la plusvalenza non è effettuata nell’esercizio di impresa);
- i soggetti non residenti, per le plusvalenze ottenute dalla vendita a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti in Italia, a meno che non vi siano disposizioni nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni che ne escludano l’imponibilità in Italia.
Le partecipazioni rivalutabili sono:
- partecipazioni rappresentate da azioni (di S.p.A. o S.a.p.A.);
- partecipazioni rappresentate da quote (di S.r.l. o S.n.c. o S.a.s.);
- diritti d’opzione, warrant, obbligazioni convertibili in azioni.
L’imposta sostitutiva è nella misura del:
- 18% per la rivalutazione dei terreni;
- 21% per la rivalutazione delle partecipazioni;
- 36% per la rivalutazione delle partecipazioni in Paesi black-list.

L’imposta può essere versata in un’unica soluzione o fino a un massimo di 3 rate, maggiorate di interessi nella misura del 3%. Gli interessi decorrono dalla scadenza della prima rata, ossia dal 30.11.2026.
L’imposta sostitutiva va versata sull’intero valore risultante dalla perizia e non solo sull’incremento. Come codici tributo si utilizzano i seguenti, istituiti dalla risoluzione n. 75/E/2006 (il codice 8057 dalla risoluzione n. 23/E/2023):
- 8055 per la rivalutazione delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati;
- 8056 per la rivalutazione dei terreni;
- 8057 per la rivalutazione delle partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati.
Come anno di riferimento si indica l’anno di possesso dei beni per il quale si opera la rivalutazione, quindi in questo caso il 2026; il medesimo anno 2026 dovrà essere indicato anche nelle eventuali rate successive.