Scatta l’obbligo della PEC per gli amministratori di società
La legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024), all’art. 1, c. 860, in sordina fa scaturire l’obbligo di creare e comunicare al Registro delle Imprese un indirizzo di posta elettronica certificata, per gli amministratori di società.
L’obbligo di Pec è già esistente, per le società e per le imprese individuali, ma, interpolando la disciplina preesistente (art. 5 D.L. 18.10.2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla L. 17.12.2012, n. 221), viene esteso agli amministratori.L’asciuttezza della disposizione può determinare qualche dubbio applicativo.Ovviamente nessun dubbio in merito all’obbligo per le società unipersonali, il cui amministratore incorrerà nell’obbligo di proprio indirizzo Pec, disciplina differente per le imprese individuali dove di fatto la Pec della ditta corrisponde a quella del titolare firmatario. La differenza è presto spiegata: ai fini dei procedimenti sanzionatori (le sanzioni amministrative ex L. 689/1981), la società unipersonale, in quanto persona giuridica, è obbligato solidale e, quindi, la notifica deve essere differente per l’amministratore/trasgressore e per la società/obbligato solidale; non è così per l’impresa individuale, il cui unico soggetto destinatario delle sanzioni amministrative è appunto il titolare firmatario.Altra questione riguarda invece le società che hanno come organo amministrativo l’intero Consiglio di Amministrazione, fattispecie a dire il vero molto rara: in questo caso, l’obbligo di Pec riguarda tutti gli amministratori. La terminologia porterebbe a pensare che, anche ove sia invece demandata a una figura quale l’amministratore delegato l’effettiva amministrazione della società, l’obbligo debba ugualmente...