Gli scatti di anzianità costituiscono elementi per la determinazione di:
- lavoro straordinario, supplementare o festivo;
- ferie e malattia;
- permessi retribuiti;
- mensilità aggiuntive (tredicesima, quattordicesima);
- trattamento di fine rapporto: trattandosi di somma erogata con carattere continuativo quale elemento della retribuzione fissa, rientra nella retribuzione imponibile ai fini del calcolo del Tfr.
Aspetti previdenziali e fiscali - Le somme maturate a titolo di scatti di anzianità entrano a far parte della retribuzione lorda del dipendente, da riconoscere in ciascun periodo di paga, al pari di paga base, contingenza ed altre voci simili. Per tale motivo, gli scatti di anzianità costituiscono base imponibile previdenziale e su di essi dovrà essere, pertanto, versata la contribuzione Inps e i premi Inail secondo le regole ordinarie. Sotto il profilo fiscale, l’importo erogato concorre alla formazione del reddito a norma dell’art. 51 D.P.R. n. 917/1986.
Entità degli scatti di anzianità - I contratti collettivi generalmente definiscono gli aumenti a titolo di scatti di anzianità in cifra fissa, per ciascun livello d’inquadramento del lavoratore, ovvero, in ipotesi meno frequenti, su base percentuale rispetto ad alcune voci della retribuzione (generalmente i minimi tabellari). A tal riguardo, non esistono vincoli alla contrattazione collettiva.
Alle norme contrattuali è demandata, altresì, la definizione del numero massimo degli scatti che possono essere attribuiti al singolo dipendente, il quale varia da un minimo di 5 ad un massimo di 12.
Un particolare aspetto dell'istituto generalmente disciplinato dai ccnl è costituito dal ricalcolo del valore degli scatti già maturati in occasione di un aumento dei minimi (nel caso del valore determinato in percentuale) o di un passaggio di categoria (anche nel caso di valore determinato in cifra fissa).
Nel caso di aumenti periodici di anzianità commisurati alla retribuzione tabellare, di solito i ccnl prevedono che in caso di variazione dei minimi retributivi, tutti gli scatti maturati dal lavoratore vengano ricalcolati considerando i nuovi valori della tabella retributiva.
Se gli scatti sono stabiliti in misura fissa, le medesime valutazioni devono essere effettuate in occasione dei rinnovi contrattuali, nell’ipotesi in cui venga modificata l'entità del singolo aumento periodico collegato al livello del lavoratore. Anche in questo caso, i contratti collettivi, di norma, prevedono un ricalcolo, sulla base dei nuovi valori, della totalità degli scatti maturati a quel tempo dal lavoratore.
Non mancano, comunque, discipline collettive che muovono in senso contrario, prevedendo:
Entità degli scatti di anzianità - I contratti collettivi generalmente definiscono gli aumenti a titolo di scatti di anzianità in cifra fissa, per ciascun livello d’inquadramento del lavoratore, ovvero, in ipotesi meno frequenti, su base percentuale rispetto ad alcune voci della retribuzione (generalmente i minimi tabellari). A tal riguardo, non esistono vincoli alla contrattazione collettiva.
Alle norme contrattuali è demandata, altresì, la definizione del numero massimo degli scatti che possono essere attribuiti al singolo dipendente, il quale varia da un minimo di 5 ad un massimo di 12.
Un particolare aspetto dell'istituto generalmente disciplinato dai ccnl è costituito dal ricalcolo del valore degli scatti già maturati in occasione di un aumento dei minimi (nel caso del valore determinato in percentuale) o di un passaggio di categoria (anche nel caso di valore determinato in cifra fissa).
Nel caso di aumenti periodici di anzianità commisurati alla retribuzione tabellare, di solito i ccnl prevedono che in caso di variazione dei minimi retributivi, tutti gli scatti maturati dal lavoratore vengano ricalcolati considerando i nuovi valori della tabella retributiva.
Se gli scatti sono stabiliti in misura fissa, le medesime valutazioni devono essere effettuate in occasione dei rinnovi contrattuali, nell’ipotesi in cui venga modificata l'entità del singolo aumento periodico collegato al livello del lavoratore. Anche in questo caso, i contratti collettivi, di norma, prevedono un ricalcolo, sulla base dei nuovi valori, della totalità degli scatti maturati a quel tempo dal lavoratore.
Non mancano, comunque, discipline collettive che muovono in senso contrario, prevedendo:
- il ricalcolo soltanto in occasione della maturazione dei futuri nuovi scatti;
- il “congelamento” in cifra degli scatti già maturati, riservando il nuovo valore solo agli scatti di futura maturazione.
