Accertamento, riscossione e contenzioso
27 Dicembre 2025
Schema d’atto, accertamento con adesione e notifica dell’accertamento
L’evoluzione normativa che disciplina gli strumenti deflattivi del contenzioso potrebbe rendere nulla la notifica dell’accertamento, ove i termini siano in scadenza alla fine dell’anno.
Si analizza il caso di un procedimento iniziato nel 2025, con termini per emettere l’accertamento scadenti il 31.12.2025 e con schema d’atto notificato a dicembre 2025: in particolare, può essere considerato tardivo l’accertamento notificato nel 2026, per effetto della presentazione dell’istanza di accertamento con adesione precedentemente conclusasi negativamente nel 2026?Si osserva, anzitutto, che la previsione dello schema d’atto ha la funzione di rafforzare il contraddittorio preventivo, così modificando significativamente la sequenza temporale che precede l’emissione dell’avviso di accertamento. Dunque, in tale contesto, si pone il tema del rapporto fra schema d’atto e termini entro i quali l’Agenzia delle Entrate è tenuta a notificare l’atto impositivo, in considerazione del fatto che, come premesso, il contribuente può proporre, in luogo delle deduzioni difensive, istanza di accertamento con adesione. Nel caso prospettato, lo schema d’atto è stato notificato il 2.12.2025, con presentazione dell’istanza di accertamento con adesione entro il 31.12.2025. Si ipotizzi che il contraddittorio abbia avuto esito negativo e ne consegua la notifica dell’avviso di accertamento nel 2026.Ebbene, lo schema d’atto era idoneo a interrompere o sospendere il termine decadenziale di notifica dell’accertamento, così legittimando l’atto emesso nel 2026? È necessario, anzitutto, distinguere il piano del contraddittorio preventivo da quello dei termini...