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Bandi, agevolazioni, bonus, contributi a fondo perduto 03 Marzo 2026

Scissione con scorporo e anzianità: continuità negata

L’Agenzia delle Entrate esclude il computo dell’anzianità in capo alla beneficiaria ai fini dell’art. 17-bis D.Lgs. 241/1997. Risultano criticità interpretative rispetto ai principi di neutralità e continuità di cui all’art. 173 del Tuir.

L’oggetto dell’interpello n. 50/2026 ha riguardato la possibilità per una società (la beneficiaria), costituita mediante un’operazione di scissione con scorporo, di avvalersi delle semplificazioni documentali nei rapporti tra committenti e imprese appaltatrici in materia di ritenute ai dipendenti presso queste ultime, disciplinate dall’art. 17-bis, c. 5, D.Lgs. 9.07.1997, n. 241. In proposito, l’istante precisa che la società beneficiaria è una società formalmente di nuova costituzione, per cui essa non potrebbe richiedere il rilascio del Durf all’Agenzia delle Entrate, non disponendo del requisito del triennio di attività pregressa. Di fatto, però, l’attività andrebbe ritenuta esercitata dalla beneficiaria da 28 anni, essendo stata riallocata in essa l’intera struttura produttiva. L’impossibilità di richiedere il Durf porta con sé lo svantaggio di non poter usufruire dell’istituto della compensazione per il versamento delle ritenute di natura erariale effettuate sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, compensazione invece ammessa ante l’operazione di scissione con scorporo.L’Agenzia delle Entrate dapprima ricorda come l’art. 17-bis D.Lgs. 241/1997 preveda che, in deroga alla disposizione dell’art. 17, c. 1, i soggetti che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro a un’impresa, tramite rapporti negoziali comunque denominati, caratterizzati da...

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