Imposte dirette 02 Febbraio 2026

Scissione di associazione professionale a STP e ritenuta d’acconto

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 21/2026, chiarisce il regime della ritenuta d’acconto e dello scomputo Ires sui compensi relativi a prestazioni rese da un’associazione professionale e incassati da una STP a seguito di scissione trasformativa.

I compensi relativi a prestazioni professionali rese e fatturate da un’associazione professionale, ma incassati da una STP a seguito di scissione trasformativa, non sono soggetti a ritenuta d’acconto ex art. 25 D.P.R. 600/1973, in quanto percepiti da un soggetto che produce reddito d’impresa. Qualora la ritenuta sia comunque applicata, la STP potrà scomputarla dall’Ires dovuta. Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello 28.01.2026, n. 21.La questione sottoposta all’Agenzia delle Entrate ha riguardato una scissione totale asimmetrica trasformativa di un’associazione professionale, composta da avvocati, commercialisti e consulenti del lavoro, con contestuale costituzione di una società tra professionisti (STP) che prosegue l’attività dei commercialisti e consulenti del lavoro. A seguito della scissione, alcuni crediti per prestazioni professionali, originariamente maturati e fatturati dall’associazione, sono stati trasferiti alla STP, che li incasserà nel corso del proprio primo esercizio sociale. In questo contesto è stato chiesto di chiarire l’obbligo di applicazione della ritenuta d’acconto (ex art. 25 D.P.R. 600/1973) in occasione dell’incasso da parte della STP e la possibilità di quest’ultima di scomputare tali ritenute dall’Ires dovuta. Nel richiamare l’art. 177-bis del Tuir (introdotto dal D.Lgs. 192/2024) e la disciplina relativa alle ritenute d’acconto, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la...

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