Società e contratti 16 Ottobre 2024

Scissione: la riforma sembra non avallare le tesi delle Entrate

Il decreto correttivo, approvato il 30.04.2024, in tema di riporto delle perdite ex art. 173, c. 10, si limita a correggere il raccordo con i mutati commi dell’art. 172 che configurano i c.d. test di vitalità economica, lasciandoli immutati in ordine ai parametri contabili di riferimento.

La possibilità di riporto in diminuzione è subordinata a condizione che dal conto economico della società che riporta le perdite relativo:- all’esercizio precedente a quello nel corso la fusione ha efficacia, risulti un ammontate di ricavi e di proventi dell’attività caratteristica e un ammontare per spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi di cui all’art. 2425 c.c. superiore al 40% di quello risultante dalla media degli ultimi 2 esercizi anteriori;- all’intervallo di tempo decorrente tra l’inizio dell’esercizio nel corso del quale la fusione ha efficacia e la data di efficacia della fusione redatto in osservanza dei principi contabili ai fini della redazione del bilancio di esercizio, risulti un ammontare di ricavi e di proventi dell’attività caratteristica e un ammontare per spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi di cui all’art. 2425 c.c. ragguagliato ad anno, superiore al 40% di quello risultante dalla media degli ultimi 2 esercizi anteriori.L’Amministrazione Finanziaria, con la circolare 1.08.2022, n. 31/E, aveva ritenuto che i cd. test di vitalità economica e patrimoniale della scissa, alla base del riporto delle perdite, eccedenze di interessi passivi e di ACE, dovessero essere specificamente incentrati sul solo compendio patrimoniale attribuito alla beneficiaria, superando in tal modo il precedente orientamento (espresso nella circolare 9.03.2010, n. 9/E) che assumeva a base del riporto la...

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