Il quesito trattato nella risposta n. 31/2026 viene posto da una società di costruzioni che ha effettuato, previa demolizione e ricostruzione, un intervento di riduzione del rischio sismico di 2 classi, con permesso a costruire rilasciato in data antecedente al 17.02.2023 e termine lavori nel mese di settembre 2024. Nel mese di dicembre 2024, la società ha posto in vendita gli immobili, stipulando i relativi rogiti con indicazione della sussistenza delle condizioni per la concessione agli acquirenti del cosiddetto “sismabonus acquisti”, ai sensi dell’art. 16, c. 1-septies D.L. 63/2013, con possibilità di opzione per lo sconto in fattura ai sensi dell’art. 121 D.L. 34/2020. La norma prevede una detrazione d’imposta nella misura dell’85% da calcolare su un ammontare massimo di 96.000 euro.Nella fattispecie la detrazione si calcola in misura pari all’85% del prezzo di vendita, sempre nel limite massimo di 96.000 euro e perciò il beneficio non può superare l’ammontare di 81.600 euro. La società fa presente che il prezzo complessivo della compravendita è stato versato in parte nell’anno 2024 e in parte nell’anno 2025. Il dubbio riguarda l’applicabilità dello sconto in fattura sul prezzo integrale, tenuto conto che una parte di esso è stato pagato nell’anno 2025. Si ricorda che l’applicazione dello sconto in fattura, salvo casi specifici, terminava il 31.12.2024. La società sostiene che, ai fini del riconoscimento del “sismabonus...