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Diritto 23 Agosto 2021

Se il Comune intende rigettare l’istanza del privato, deve avvisarlo

Chiunque presenta un’istanza all'ente locale ha diritto a partecipare al procedimento successivo e ad essere avvisato nel caso di volontà di rigettarla, in modo da garantire la possibilità di esprimere le proprie considerazioni contrarie.

Se il privato ha il diritto di partecipare alle fasi successive del procedimento a seguito della propria istanza, dall’altra parte non deve pretendere che la motivazione del rigetto sia complessa e analitica su tutti i rilievi mossi, soprattutto se è accertato un vincolo che limita il diritto preteso, senza margine di discrezionalità. Spesso sorge un equivoco su quali siano i diritti e doveri al riguardo. Sul punto si è espressa la sezione IV del Consiglio di Stato, con sentenza 13.04.2021, n. 3002, secondo cui l’Amministrazione non è tenuta a una puntuale confutazione di tutte le allegazioni contenute nella memoria depositata dal privato in sede procedimentale. Nel caso in oggetto, una società aveva esperito ricorso avverso il provvedimento di diniego dell’istanza finalizzato al rilascio del titolo edilizio per la realizzazione di un fabbricato industriale. L’Amministrazione, a ridosso della conclusione del procedimento amministrativo, in ossequio alle previsioni di cui all’art. 10-bis, L. n. 241/1990, comunicò alla società istante i motivi ostativi all’accoglimento della domanda, sul presupposto che l’area interessata dell’intervento fosse "tuttora destinata a servizi culturali”. La società ricorrente, tra i motivi di dolenza, adduceva la violazione dell’art. 10-bis, in quanto l’Amministrazione, nelle motivazioni del provvedimento di diniego, non...

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