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Lavoro 19 Dicembre 2019

Se il coordinatore per l'esecuzione non risponde degli infortuni

Per individuare le responsabilità occorre verificare se il rischio dipende dall'interferenza tra i lavori di più imprese o riguarda l'attività specifica della singola impresa.

Il coordinatore per l'esecuzione (CSE) è il soggetto incaricato dal committente per garantire, in fase di esecuzione, la verifica e il controllo sul rispetto delle normative in materia di sicurezza per imprese e lavoratori. Svolge un ruolo cruciale esercitando la supervisione delle opere e supplisce a lacune di committente e operatori, nonostante sia spesso ritenuto un “fastidioso controllore”. La sentenza di Cassazione penale 7.11.2019, n. 45317 è esemplare nel definire le competenze del CSE e facendo riferimento all'art. 92 D.Lgs. 81/2008, ha annullato la condanna del CSE, ritenuto responsabile per infortunio del dipendente dell'appaltatore, caduto al suolo dalla copertura di un capannone durante un ampliamento. La Corte territoriale non ha svolto un esame approfondito sulla natura del pericolo a monte, per stabilire se l'accaduto fosse da attribuire all'interferenza tra le attività di più imprese o alla competenza esclusiva della singola. Il coordinatore è tenuto ad analizzare i rischi rilevati nell'area connessi all'organizzazione e alle lavorazioni, con esclusione di quelli specifici propri dell'esecutore. Addebitare l'omessa vigilanza e l'inerzia nel rimuovere il rischio specifico costituiscono un'interferenza e “invasione di campo”, con l'effetto di sovrapporre i ruoli di CSE e datore di lavoro. In appello la condotta colposa del CSE è stata ribadita, per...

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