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Imposte dirette 19 Ottobre 2026

Se il CPB è cessato, no ai vantaggi del rinnovo

La cessazione del concordato nel 2025 preclude la qualificazione di “rinnovo” all’adesione per il biennio 2026-2027, facendo venire meno i benefici particolari introdotti dal decreto Omnibus. Lo conferma l’Agenzia delle Entrate con la Faq 13.10.2026, n. 1.

Con la Faq 13.10.2026, n. 1 l’Agenzia delle Entrate è intervenuta per chiarire i confini tra la fattispecie del rinnovo del concordato preventivo biennale e quella della nuova adesione al patto con il Fisco. Il chiarimento reso dall’Amministrazione Finanziaria trae origine dall’esigenza di stabilire il corretto trattamento applicabile ai contribuenti che, dopo aver aderito al CPB per il biennio 2024-2025, abbiano visto cessare gli effetti dell’accordo nel secondo anno di vigenza.Le indicazioni dell’Agenzia sono volte a precisare se, in caso di adesione 2026-2027 da parte di un contribuente che aveva già aderito per il 2024-2025, ma per il quale nel 2025 si è verificata una causa di cessazione, il nuovo concordato possa considerarsi quale “rinnovo” oppure “nuova adesione”.Con un’impostazione che, a parere di chi scrive, è assolutamente condivisibile, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che l’avvenuta cessazione del concordato nel 2025 determina l’interruzione della continuità tra i 2 periodi pattizi. Ne consegue che l’eventuale accettazione della proposta relativa al biennio 2026-2027 non può configurarsi come un rinnovo, bensì si qualifica a ogni effetto come nuova adesione. Ciò comporta riflessi operativi rilevanti per il contribuente, poiché determina l’impossibilità di fruire del pacchetto di super-agevolazioni e di effetti premiali potenziati che il legislatore, con il D.Lgs. 148/2026, ha inteso riservare in via esclusiva ai...

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