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Lavoro 05 Marzo 2021

Se il fatto manca, la reintegra c'è

Intervento della Consulta sul meccanismo della riforma Fornero, per eliminare la disparità di trattamento tra il licenziamento per motivi economici e quello per giusta causa.

Il 24.02.2021 la Corte Costituzionale ha esaminato la questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Ravenna sull'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, come modificato dalla cosiddetta legge Fornero (L. 92/2012), nella parte in cui viene prevista la facoltà e non il dovere del giudice di reintegrare il lavoratore arbitrariamente licenziato in mancanza di giustificato motivo oggettivo. Dopo essersi riuniti in camera di consiglio i giudici hanno dichiarato la questione fondata con riferimento all'art. 3 della Costituzione. In sostanza la Corte ha ritenuto che sia irragionevole, in caso di insussistenza del fatto, la disparità di trattamento tra il licenziamento economico e quello per giusta causa: in quest'ultima ipotesi è previsto l'obbligo della reintegra, mentre nell'altra è lasciata alla discrezionalità del giudice la scelta tra la reintegra e la corresponsione della sola indennità economica. La questione non è di poco conto. Infatti, come si ricorderà, l'art. 18 L. 300/1970, nella primigenia formulazione, prevedeva, in tutti i casi di licenziamento illegittimo in aziende con oltre 15 dipendenti, la reintegra del lavoratore oltre al risarcimento del danno nella misura minima di 5 mensilità. La successiva Riforma Fornero, attenuando le descritte conseguenze, ha previsto 4 diverse forme di tutela, prevedendo una tutela più forte in caso di licenziamento per motivo...

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