Gli ispettori del lavoro, nell’esercizio del potere di vigilanza e di controllo sull’osservanza delle disposizioni in materia di lavoro, hanno piena facoltà di chiedere ai datori di lavoro documenti, notizie e informazioni ritenute utili ai fini d'ufficio. Il soggetto ispezionato che non dovesse ottemperare al corrispondente obbligo, potrebbe incorrere nel reato di cui all’art. 4, c. 7, L. 628/61 che punisce con l’arresto fino a 2 mesi o con l’ammenda fino a € 516,00 coloro che, legalmente richiesti dal Servizio ispettivo di fornire notizie ai sensi della norma stessa, non le forniscano o le diano scientemente errate e incomplete.
Nel delimitare i contorni della fattispecie di reato, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha stabilito alcuni elementi fondamentali.
Anzitutto la richiesta deve avere a oggetto informazioni specifiche e strumentali rispetto ai compiti di controllo e vigilanza dell’Ispettorato del Lavoro, sicché non può costituire reato la condotta omissiva dell’obbligato al quale sia stata demandata solo genericamente la trasmissione della documentazione di lavoro. In secondo luogo è “necessario che la richiesta sia stata legalmente data” (Cass. Penale sez. III, n. 13204/2017), nel senso che può essere notificata, anche mediante raccomandata, alla sede legale dell’azienda, purché il rappresentante legale sia posto nella condizione di venirne a...