Il vento della crisi economica ha messo a dura prova la giustizia penale-tributaria che si è trovata ad affrontare casi sempre più diffusi di omesso versamento di imposte per importi rilevanti, superiori alle soglie di punibilità previste dal D.Lgs. 74/2000. Non sono mancate sentenze della Suprema Corte che, in riforma dei precedenti giudizi di merito, hanno assolto imprenditori i quali avevano posto come giustificazione al loro comportamento omissivo la sopravvenuta crisi dell'impresa che non li aveva messi in grado di far fronte agli obblighi tributari.
Una recente sentenza della Cassazione penale (n. 6920/2019) ha affrontato il caso di un imprenditore che, condannato dalla Corte di Appello di Lecce a 4 mesi di reclusione, è stato successivamente assolto dal reato di omesso versamento di IVA. Come noto, l'art. 10-ter D.Lgs. 74/2000, in tema di omesso versamento di IVA, prevede la condanna da 6 mesi a 2 anni per il mancato versamento, entro il termine per il versamento dell'acconto per il periodo d'imposta successivo, dell'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a 250.000 euro per ogni periodo d'imposta. Occorre poi coordinare la norma penale-tributaria con le disposizioni generali del codice penale e giova ricordare che l'art. 45 c.p. prevede precise circostanze scriminanti e nella fattispecie, la non punibilità per chi commette il fatto per caso fortuito o per forza...