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Lavoro 28 Maggio 2021

Se l'obbligato in solido fallisce

I passi dell'Ispettorato del Lavoro nei giudizi di opposizione a sanzione amministrativa.

Nei procedimenti di opposizione a sanzione amministrativa, l'impresa datrice di lavoro è, ai sensi dell'art. 6 L. 689/1981, solidalmente obbligata con il proprio legale rappresentante o lavoratore per l'infrazione commessa. Può accadere che, in corso di causa, questo coobbligato solidale venga dichiarato fallito con la conseguente interruzione del processo innanzi al giudice del lavoro. In tal caso, l'Ispettorato Territoriale del Lavoro, ove abbia interesse alla prosecuzione del giudizio, deve riassumerlo entro il termine di 3 mesi, pena la sua estinzione che, peraltro, operando di diritto, è rilevabile d'ufficio dal giudice in applicazione dell'art. 307, c. 4 c.p.c. Ma in quali ipotesi è ravvisabile tale interesse alla riassunzione? In una nota operativa del 1.04.2021, diramata ai propri uffici territoriali, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro individua 3 situazioni, tutte legate alla possibile perdita del credito derivante dalle sanzioni: rischio di decorrenza dei termini prescrizionali; quando nel corso del giudizio a rischio estinzione, il giudice si è pronunciato con sentenza non definitiva ex art. 279, cc. 2 e 4 c.p.c. (ad esempio, su questioni preliminari di merito idonee comunque a divenire cosa giudicata malgrado l'estinzione); quando in primo grado è stata pronunciata sentenza sfavorevole all'Amministrazione e l'interruzione si verifica in appello: l'eventuale mancata...

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